Sponsorizzazioni
Con l’avvento dell’autonomia, le Istituzioni scolastiche hanno acquisito la personalità giuridica e, di conseguenza, la possibilità di intraprendere attività negoziale di vario genere al fine di perseguire i fini istituzionali.
L’art. 43 della Legge n. 449/97 prevede che le pubbliche amministrazioni, “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati” possano stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni.
L’art. 33, c. 2, del D.I. n. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione scolastica) stabilisce che al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione.
Lo stesso D.I. 44/2001, all’art. 41, precisa: “è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze, abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza. E’ fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola”.
Pertanto,
vista la L. n. 59/1997, art. 21
vista la L. n. 449/1997, art. 43
visto il D.I. n. 44/2001 artt. 33, 41
il Consiglio di Istituto del Liceo “E. Amaldi” di Novi Ligure formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione di cui il Liceo stesso intende avvalersi, al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell’organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare contributi economici per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato.
L’art. 43 della Legge n. 449/97 prevede che le pubbliche amministrazioni, “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati” possano stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni.
L’art. 33, c. 2, del D.I. n. 44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione scolastica) stabilisce che al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione.
Lo stesso D.I. 44/2001, all’art. 41, precisa: “è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze, abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza. E’ fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola”.
Pertanto,
vista la L. n. 59/1997, art. 21
vista la L. n. 449/1997, art. 43
visto il D.I. n. 44/2001 artt. 33, 41
il Consiglio di Istituto del Liceo “E. Amaldi” di Novi Ligure formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione di cui il Liceo stesso intende avvalersi, al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell’organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare contributi economici per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato.
Ultima revisione il 17-09-2024