CANDIDATI ESTERNI ALL'ESAME DI MATURITA'

Si pubblica in allegato

  • la circolare m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000054.26-03-2026, che disciplina la preparazione e lo svolgimento dell'Esame di maturità;
  • il quadro orario delle discipline della nostra scuola;

Si rammenta inoltre che I PROGRAMMI SU CUI SI SVOLGERANNO GLI ESAMI PRELIMINARI SONO QUELLI DELLA SCUOLA RELATIVI AGLI OBIETTIVI MINIMI DELLE MATERIE E AGLI ANNI DI CORSO INTERESSATI, disponibili al link

https://www.amaldinovi.edu.it/pagine/programmazione-dipartimenti

Ciò nel quadro normativo della sunnominata circolare, di cui in particolare si sottolinea:

Articolo 5 (Esame preliminare dei candidati esterni)

1.L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell’idoneità all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresì l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame.

2. Ai sensi dell’art. 7 del d.m. 226/2024, il consiglio della classe dell’istituzione scolastica, statale o paritaria, collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato, dinanzi alla quale sarà sostenuto l’esame preliminare, accerta e valuta lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, delle attività di formazione scuola-lavoro e delle attività assimilabili, ed esprime il proprio parere sulla validità di dette esperienze, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite, da comunicare al candidato esterno, con modalità individuate dall’istituzione scolastica, almeno quindici giorni prima dell’inizio dell’esame preliminare. Nel caso in cui dal citato parere risulti lo svolgimento di attività non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo previsto dall’art. 5, co. 2, del d. m. 226 del 2024, il candidato esterno non è ammesso all’esame preliminare.

3.Gli esami preliminari consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno.

4.candidati esterni provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l’esame preliminare anche sulle discipline e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultima classe.

[...]

6. I candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio sostengono l’esame preliminare solo sulle discipline e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l’ultima nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento.

[...]

9. L’esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l’ultimo.

10. Il dirigente/coordinatore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento dell’esame preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l’esame preliminare operando per sottocommissioni composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

11. Il candidato è ammesso all’esame di maturità se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova; in caso di valutazione di prove relative a più anni di corso ai sensi del comma 3, il punteggio minimo di sei decimi deve essere conseguito in tutte le prove, per tutti gli anni di corso.

12. L’esito positivo dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di maturità ovvero di mancata presentazione all’esame di maturità, vale come idoneità all’ultima classe del percorso di istruzione secondaria di secondo grado cui l’esame si riferisce.

13. In caso di non ammissione all’esame di maturità, il consiglio di classe o l’eventuale commissione può riconoscere al candidato l’idoneità all’ultima classe ovvero a una delle classi precedenti l’ultima.

Si sottolinea anche quanto al Decreto ministeriale 218 del 2025:

Articolo 5 (Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Commissioni)

  1. La commissione, nominata dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate nell’anno precedente. 2. Se l’esame si riferisce a un solo anno di corso, la commissione è presieduta dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche o da un suo delegato. Se l’esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, l’istituzione scolastica lo segnala tempestivamente all’Ufficio scolastico regionale competente, che provvede alla nomina di un presidente esterno all’istituzione scolastica, individuato fra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche viciniore. L’Ufficio scolastico regionale nomina un presidente per istituzione scolastica, salvo particolari condizioni, valutate dallo stesso Ufficio scolastico regionale, che comportino la necessità di ricorrere a diversi criteri di nomina.

Tutto ciò premesso, è imminente comunicazione diretta ai Candidati circa i calendari e la forma generale del proprio esame.

Allegati

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000054.26-03-2026 (1).pdf

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Locandina orientamento_1.pdf

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Ultima revisione il 21-04-2026