Elezione Organi collegiali

CONSIGLI DI CLASSE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;
VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
VISTA la Nota Ministeriale prot. 42616 19/09/2025:
VISTA La nota USR Piemonte prot.173030 del 23/09/ 2025
INDICE
le elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei Genitori nei Consigli di Classe e della rappresentanza degli Studenti nei Consigli di Classe, con le seguenti modalità:
VENERDI' 30 OTTOBRE 2026 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli studenti nei Consigli di Classe (due rappresentanti per ciascun consiglio) e dei genitori (due rappresentanti per ciascun consiglio).
ASSEMBLEE
L'assemblea di classe degli STUDENTI si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 9.25. Successivamente, dalle ore 9.35, si procederà alle votazioni con seggi presso ogni classe che si concluderanno con lo spoglio e la verbalizzazione entro le ore 10.30.
Le assemblee dei GENITORI si terranno nell'aula di ciascuna classe (Sede di via Mameli e Sedi di Viale Saffi) in orario pomeridiano, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, presiedute dai Docenti Coordinatori (o altro Docente incaricato) che saranno a disposizione dei Genitori per illustrare la situazione iniziale delle classi, le attività e le problematiche, le funzioni degli organi collegiali e le modalità delle operazioni di voto. Terminata la presentazione, verranno raccolte le candidature.
La votazione si svolgerà dalle 17.00 ALLE 18.00 nello stesso locale.
Sulla base dell'esperienza maturata, si ritiene utile, al termine delle assemblee condotte dai coordinatori per ogni singola classe, valutare il numero dei genitori partecipanti e la disponibilità a formare il seggio. Se il numero di presentasse estremamente ridotto può essere attivato un seggio per sezione, con l'attenzione a predisporre gli elenchi dei votanti, i nominativi degli eletti e i verbali per ogni singola classe.
ELETTORATO
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti spetta a tutte le studentesse e tutti gli studenti.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del C.C. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore nei confronti del quale sia stata disposta la revoca della responsabilità genitoriale. I docenti eventualmente eletti come genitori in un consiglio di classe di cui sono già parte devono rinunciare alla carica.
VOTAZIONI E SPOGLIO
Tutte le votazioni si svolgeranno con le seguenti modalità pratiche che i docenti presenti faranno seguire scrupolosamente:
- Vengono scelti, tramite spontanea candidatura, un Presidente e due scrutatori, fra i quali verrà scelto un segretario.
-Nelle classi sarà presente il materiale utile per la votazione: urne, schede, verbale.
-Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.
-Il Presidente ha il compito di coordinare le operazioni di voto e proclamare i vincitori.
-All’atto della votazione ciascun elettore esprime il proprio voto segreto sulla scheda per il Consiglio di Classe (una sola preferenza).
-Gli scrutatori sorveglieranno le operazioni di voto, procedendo quindi a scrutinare e verbalizzare le operazioni e il nome dei rappresentanti eletti. Saranno eletti i due candidati che avranno riportato più voti; in caso di parità di voti, si procede con sorteggio.
-Ultimate le operazioni di votazione, scrutinio e compilazione dei verbali, tutto il materiale ( urne, schede, verbale) dovrà essere portato nella Segreteria dell’Istituto a cura dei componenti del seggio.
CONSIGLIO DI ISTITUTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;
VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
VISTA la Nota Ministeriale prot. 42616 19/09/2025:
VISTA La nota USR Piemonte prot.173030 del 23/09/ 2025
INDICE
le elezioni per il rinnovo delle componentE studentesca del Consiglio di Istituto (a.s.2026-27) si svolgeranno nel giorno VENERDI' 30 OTTOBRE 2026 contestualmente all'elezione dei rappresentanti di classe e secondo gli orari e le modalità corrispondenti pubblicate nella relativa circolare.
SCADENZE
Al riguardo si rammenta il seguente scadenzario elettorale ai sensi dell’OM 215/1991:
·Nomina da parte del Dirigente Scolastico della Commissione Elettorale (CE): 14 settembre 2026 (45° giorno antecedente le operazioni di voto);
·Deposito elenchi elettori, distinti per componente e seggio,comunicati dal DS: 19 settembre 2026 (35°giorno antecedente le operazioni di voto);
·La CE deposita presso la segreteria scolastica gli elenchi degli elettori, distinti per componente, e le sedi dei seggi per la contestuale pubblicazione all’Albo della sede scolastica e all’Albo on line: 29 settembre 2026 (25° giorno antecedente le operazioni di voto);
·Presentazione delle liste dei candidati, per ciascuna componente: in orario d’ufficio dalle ore 9:00 del 12 ottobre fino alle ore 12.00 del 17 ottobre (dal 20° al 15° giorno antecedente le operazioni di voto);
· Propaganda elettorale per la presentazione dei candidati e dei programmi, dietro richiesta degli interessati. Sono messi a disposizione spazi per l’affissione dei programmi che possono essere pubblicizzati mediante diffusione di scritti nella scuola; la propaganda potrà essere svolta dal 18° al 2° giorno antecedente le operazioni di voto: a partire dal 14 ottobre al 28 ottobre 2026 (in detto periodo si svolgerà anche l'assemblea di istituto);
·Nomina e insediamento dei seggi. Pubblicazione delle liste definitive:26 ottobre 2026 (5° giorno antecedente le operazioni di voto).
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-questa Istituzione scolastica ha una popolazione scolastica superiore a 500 allievi e che, pertanto, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli studenti, con il Dirigente Scolastico membro di diritto. Il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.
-Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Numero di rappresentanti da eleggere e delle preferenze esprimibili
Rappresentanti in Consiglio di Istituto n. 4 genitori n.2 preferenze esprimibili
Rappresentanti in Consiglio di Istituto n. 4 studenti n.2 preferenze esprimibili
Rappresentanti in Consiglio di Istituto n. 8 docenti n. 2 preferenze esprimibili
Rappresentanti in Consiglio di Istituto n. 2 ATA n. 1 preferenza esprimibile
ELETTORATO E CANDIDATURE
Tutti gli studenti della Scuola sono candidabili ed eleggibili
LISTE
-Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopraindicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, ecc.] riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.
-Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere. La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.
-Le liste devono essere presentate da almeno 20 studenti
-Le liste dovranno essere consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto.
-Le liste devono essere corredate delle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima. Le liste devono essere corredate altresì delle dichiarazioni dei presentatori di lista.
-Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.
-Ogni lista può indicare uno o più rappresentanti di lista (uno per ogni seggio e uno per la commissione elettorale).
-Il primo firmatario diventa il presentatore ufficiale della lista e garantisce che le firme e i dati dei sottoscrittori e dei candidati corrispondono alla realtà.
-Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
-Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista;
-Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente;
-Nessun candidato può presentare alcuna lista;
-Nessun componente della commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.
PROPAGANDA
-L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Le richieste di riunioni vanno presentate al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni. E' consentito di tenere fuori dell’orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi. Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell’assemblea di Istituto.
SEGGI
I seggi elettorali saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. Il personale della scuola nominato quale membro di commissione o seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista, deve essere esonerato quando necessario dalle prestazioni di servizio.
Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.
MODALITA’ DI VOTAZIONE
Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori.
Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
Ogni elettore può esprimere 1 preferenza; va votata una sola lista e le preferenze sono date ai candidati della medesima lista (non è ammesso il voto disgiunto).
SPOGLIO E PROCLAMAZIONE ELETTI
Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215. TITOLO III
Art. 43 - Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello B allegato alla presente ordinanza, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.
4. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:
a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
5. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
6. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
7. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
8. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.
10. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto in cui ha operato il seggio.
11. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") va rimesso subito al seggio che ai sensi del primo comma del successivo art. 44 è competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.
Art. 44 - Attribuzione dei posti
1. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.
2. Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal direttore didattico o preside tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.
3. La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.
4. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio, di cui al comma l del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.
6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
[...]
Art. 45 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti
1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di cui al precedente art. 44 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.
Art. 46 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni
1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.
2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.
CONSULTA STUDENTESCA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
VISTO il D.P.R. 31/05/1974 n.416,
VISTA l’O.M. 15/07/1991 n.215,
VISTA la Direttiva 3/04/1996 n.133,
VISTO il D.P.R. 10/10/1996 n.567
VISTA la C.M. 03/08/2000 n.192,
VISTA la C.M. 02/10/2002 n.107,
VISTO il D.P.R. 29/11/2007 n.268
VISTA la necessità di rinnovo per scadenza,
INDICE
le elezioni per il rinnovo dei componenti della Consulta studentesca provinciale (a.s.2026-27/2027-28) si svolgeranno nel giorno VENERDI' 30 OTTOBRE 2026 contestualmente all'elezione dei rappresentanti di classe e secondo gli orari e le modalità corrispondenti pubblicate nella relativa circolare.
SCADENZE
Al riguardo si rammenta il seguente scadenzario elettorale ai sensi dell’OM 215/1991:
·Nomina da parte del Dirigente Scolastico della Commissione Elettorale (CE): 14 settembre 2026 (45° giorno antecedente le operazioni di voto);
·Deposito elenchi elettori, distinti per componente e seggio,comunicati dal DS: 19 settembre 2026 (35°giorno antecedente le operazioni di voto);
·La CE deposita presso la segreteria scolastica gli elenchi degli elettori e le sedi dei seggi per la contestuale pubblicazione all’Albo della sede scolastica e all’Albo on line: 29 settembre 2026 (25° giorno antecedente le operazioni di voto);
·Presentazione delle liste dei candidati: in orario d’ufficio dalle ore 9:00 del 12 ottobre fino alle ore 12.00 del 17 ottobre (dal 20° al 15° giorno antecedente le operazioni di voto);
· Propaganda elettorale per la presentazione dei candidati e dei programmi, dietro richiesta degli interessati. Sono messi a disposizione spazi per l’affissione dei programmi che possono essere pubblicizzati mediante diffusione di scritti nella scuola; la propaganda potrà essere svolta dal 18° al 2° giorno antecedente le operazioni di voto: a partire dal 14 ottobre al 28 ottobre 2026 (in detto periodo si svolgerà anche l'assemblea di istituto);
·Nomina e insediamento dei seggi. Pubblicazione delle liste definitive:26 ottobre 2026 (5° giorno antecedente le operazioni di voto).
ELETTORATO E CANDIDATURE
Tutti gli studenti della Scuola sono candidabili ed eleggibili.
LISTE
-Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopraindicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, ecc.] riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.
-Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere. La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.
-Le liste devono essere presentate da almeno 20 studenti
-Le liste dovranno essere consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto.
-Le liste devono essere corredate delle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima. Le liste devono essere corredate altresì delle dichiarazioni dei presentatori di lista.
-Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.
-Ogni lista può indicare uno o più rappresentanti di lista (uno per ogni seggio e uno per la commissione elettorale).
-Il primo firmatario diventa il presentatore ufficiale della lista e garantisce che le firme e i dati dei sottoscrittori e dei candidati corrispondono alla realtà.
-Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
-Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista;
-Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente;
-Nessun candidato può presentare alcuna lista;
-Nessun componente della commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.
PROPAGANDA
-L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Le richieste di riunioni vanno presentate al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni. E' consentito di tenere fuori dell’orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi. Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell’assemblea di Istituto.
SEGGI
I seggi elettorali saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. Il personale della scuola nominato quale membro di commissione o seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista, deve essere esonerato quando necessario dalle prestazioni di servizio.
Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.
MODALITA’ DI VOTAZIONE
Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori.
Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
Ogni elettore può esprimere 1 preferenza; va votata una sola lista e le preferenze sono date ai candidati della medesima lista (non è ammesso il voto disgiunto).
SPOGLIO E PROCLAMAZIONE ELETTI
Ordinanza MPI 15.07.1991, n. 215. TITOLO III
Art. 43 - Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello B allegato alla presente ordinanza, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.
4. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:
a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
5. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
6. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
7. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.
8. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.
10. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto in cui ha operato il seggio.
11. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") va rimesso subito al seggio che ai sensi del primo comma del successivo art. 44 è competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.
Art. 44 - Attribuzione dei posti
1. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.
2. Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal direttore didattico o preside tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.
3. La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.
4. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio, di cui al comma l del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.
6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
[...]
Art. 45 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti
1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di cui al precedente art. 44 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola.
Art. 46 - Ricorsi contro i risultati delle elezioni
1. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto.
2. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
3. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MICHELE MARANZANA
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 D.L. 39/1993
Ultima revisione il 27-09-2026
