2 Giugno - Festa della Repubblica

Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

“Come scritto efficacemente da Nadia Urbinati, l’art. 1 fornisce la “carta d’identità” del nostro Paese, offrendone le “generalità” a chi lo legga. [...]

In primo luogo, si proclama che il nostro Paese è una “Repubblica”: come noto, questa non era una scelta rilasciata alla libertà dei costituenti, ma era loro imposta dall’esito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, con cui il popolo italiano, chiamato a scegliere tra repubblica e monarchia, si espresse a favore della prima. Da tale opzione derivava, come conseguenza più immediata, l’esclusione della figura di un Capo dello Stato che acquisisse la carica per diritto ereditario e che la conservasse per tutta la durata della sua vita, come avviene tipicamente nei regimi monarchici.

Accanto a “Repubblica”, inoltre, l’art. 1 aggiunge l’aggettivo “democratica”. In realtà, si trattava di una specificazione che, nell’ottica dei Padri costituenti, era inscindibilmente legata alla forma repubblicana, secondo l’idea per cui la repubblica o è democratica o non è, tanto che, in assenza dei caratteri di democraticità, essa non potrebbe chiamarsi nemmeno una repubblica. Inoltre, per quanto il significato di “democrazia” possa prestarsi a numerose sfumature diverse, è chiaro che qui si intende, quantomeno, la partecipazione necessaria e attiva di tutti i cittadini alla determinazione della vita politica dello Stato e delle sue istituzioni [...].

A questa prima parte dell’art. 1 si ricollega immediatamente anche il secondo comma dello stesso, che ci consegna due affermazioni importantissime. La prima è quella secondo cui «La sovranità appartiene al popolo»; una formula nient’affatto casuale, ove si pensi che la versione originaria che fu proposta affermava che «la sovranità emana dal popolo» [...]. Con il verbo “appartenere”, infatti, si è chiarito che la sovranità è del popolo e rimane sempre e comunque in capo al popolo, non viene trasferita con le elezioni ai propri rappresentanti, i quali, pertanto, non possono ritenersi investiti direttamente di quella sovranità per il tramite del voto e reclamare, di conseguenza, poteri assoluti in nome di un’astratta “volontà popolare” che essi incarnerebbero.

In secondo luogo, il comma 2 aggiunge che il popolo esercita quella sovranità «nelle forme e nei limiti della Costituzione». Questa affermazione significa che anche la stessa sovranità popolare non è mai assoluta, ma incontra dei limiti insuperabili che sono stabiliti dalla Costituzione, limiti posti alla maggioranza politica di turno e finalizzati ad assicurare la separazione dei poteri e la garanzia dei diritti fondamentali di tutti, ad evitare che la maggioranza di volta in volta al potere possa ledere i diritti delle minoranze.

(Lorenzo Madau, Lavoro e Repubblica democratica, in Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, La Costituzione aperta a tutti, a cura di Marco Ruotolo e Marta Caredda, Roma Tre Press, 2021)